Piano Casa Regione Marche 2020: Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali

Dalla progettazione alla realizzazione

Lo Studio Tecnico del Geometra Camilletti Giosef di Castelfidardo (AN) si occupa a 360° dal progetto alla realizzazione del Piano Casa Regione Marche 2019/2020: Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali in prov. di Ancona e Macerata.

Percentuale di ampliamento volumetrico per la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali

Per il Piano Casa Regione Marche 2019/2020: Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali la Legge Regionale consente, in deroga a regolamenti comunali e strumenti urbanistici in vigore,interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico fino al 35% per gli edificiche necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica.

Ampliamento della volumentria per adeguamenti sismici

È riconosciuto un ulteriore ampliamento, fino al 15% della volumetria, nel caso in cui l’intervento da realizzare preveda anche un adeguamento sismico della struttura portante dell’intero edificio esistente.

Incrementi volumetrici ed incentivi economici

Gli incrementi volumetrici e gli incentivi economici sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti da altre normative. Inoltre, se un edificio è stato ricostruito a seguito di una demolizione,non può usufruire anche dell’ampliamento sulla volumetria esistente.

Gli interventi sono subordinati alla realizzazione o all’adeguamento di opere di urbanizzazione primaria.

Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali

Gli interventi di sostituzione edilizia attraverso la demolizione e ricostruzione devono prevedere il mantenimento della destinazione d’uso in atto. Il cambiamento è possibile solo nel rispetto degli strumenti e degli standard urbanistici previsti dal DM 1444/1968, che fissa il rapporto tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e quelli riservati ad attività pubbliche, collettive, verdepubblico e parcheggi.

Nel caso in cui non si possa reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard, i soggetti interessati si obbligano, mediante una convenzione o un atto d’obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione.

La legge regionale prescrive l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e il miglioramento della sostenibilità energetico – ambientale degli edifici stessi attraverso il raggiungimento degli scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale in base alla versione sintetica del protocollo ITACA Marche.

Demolizione e ricostruzione parziale

In caso di demolizione e ricostruzione parziale è obbligatorio migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del DM del 14 gennaio 2008, Norme Tecniche per le Costruzioni. La demolizione e ricostruzione totale richiede invece l’adeguamento sismico.

La sostituzione edilizia si applica anche nei condomini, edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari nel rispetto delle norme che li disciplinano.

Gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione possono derogare anche alla normativa statale, regionale e ai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alla protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

La realizzazione dei lavori deve rispettare le disposizioni sull’edilizia sostenibile contenute nella Legge Regionale 14/2008.

Contributo di costruzione

Il contributo di costruzione, se dovuto, è pari all’80% per la parte eseguita in ampliamento e al 20% per quella ricostruita. Al contrario, non viene corrisposto se gli interventi di demolizione e ricostruzione comportano il superamento delle barriere architettoniche.

Gli immobili oggetto di intervento possono essere sottoposti a controlli dalla Giunta Regionale, che elabora insieme ai Comuni un piano di ispezioni semestrali a campione.

L’accertamento di irregolarità dà luogo a una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi nonché l’annullamento delle riduzioni del contributo di costruzione.

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(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata)