Canne fumarie sul muro perimetrale condominiale

Lo studio tecnico del geometra Camilletti Giosef di Castelfidardo nelle province di Ancona,Macerata,Fermo,Pesaro,Ascoli Piceno,mette a disposizione le proprie competenze professionali per la presentazione del permesso autorizzazione necessaria per l’installazione di canne fumarie sul muro perimetrale condominiale.

La sentenza del Tar Marche

Il Tar Marche (Sez. I) nella sentenza n. 648 del 1° agosto 2017, interviene su un ricorso contro gli atti relativi all’installazione di una canna fumaria per le braci a servizio di un’attività commerciale (ristorante nel centro storico di Senigallia), stabilendo che la collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio o una corte interna, può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini, purché non impedisca agli altri condomini l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.” Il singolo condomino ha quindi la possibilità a ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti prima menzionati.

Canne fumarie sul muro perimetrale

La canna fumaria oggetto della sentenza è una struttura deputata allo smaltimento in atmosfera dei residui di combustione prodotti da generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi o solidi.
Il Dl n. 63/2013 ha fissato l’obbligo di realizzare camini, canne fumarie e sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione direttamente sopra il tetto dei palazzi per tutti gli impianti termici di nuova installazione.

Nel caso sopra menzionato, per evitare immissioni sgradevoli o nocive rispetto ad altri condomini, il regolamento edilizio comunale prescrive che “le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1,00 ml. rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10,00 ml”. Tali limitazioni, secondo il Tar di Ancona, “vanno interpretate in modo funzionale, per evitare risultati paradossali in quanto, ad esempio, applicando acriticamente ed in maniera generalizzata il principio secondo il quale la canna fumaria deve sovrastare di una certa distanza il colmo dell’edificio vicino si dovesse pretendere un’altezza superiore a quella anche del più alto grattacielo confinante (Tar Lazio Roma 21 dicembre 2016 n. 12712, Cons. Stato, V, 5.gennaio 2015 n.1)”.

Altre sentenze hanno precisato che la realizzazione di una canna fumaria su un muro perimetrale comune ad opera di un singolo condomino, deve necessariamente rispettare le distanze minime di 0,75 ml (in alcuni casi 1,00 ml.) dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini; inoltre, la canna fumaria installata pur nel rispetto delle distanze legali, non deve in alcun modo, sia per la sua dimensione che per la sua ubicazione, ridurre considerevolmente la visuale degli altri condomini con affaccio sulla parete interessata (uso comune del muro perimetrale).

Il regolamento edilizio comunale

Il regolamento edilizio comunale – si legge nella sentenza – peraltro prevede chiaramente delle alternative per il caso che la canna fumaria non sia costruita in aderenza al colmo del tetto, dettando norme per i parapetti ed altre ostacoli o strutture. Nel caso in esame, il progetto prevede con chiarezza che la canna fumaria sia costruita ben sopra il terrazzo del ricorrente, che non fornisce alcuna prova relativa alla rilevanza di eventuali emissioni. Inoltre, il progetto prevede comunque che la canna fumaria medesima sia portata all’altezza del tetto.

Inoltre, la possibilità di installare la canna fumaria non è impedita dalla circostanza che il titolare dell’autorizzazione commerciale sia locatario dell’immobile (infatti, l’istanza di installazione della canna fumaria è stata presentata congiuntamente con il proprietario).

Il parere della Soprintendenza

Per un’opera interna, è più che sufficiente il parere espresso dalla Soprintendenza e, come correttamente argomentato dal Ministero dei Beni Culturali, non vi era alcun obbligo per l’ente di procedere al riesame del proprio parere favorevole, dato che l’istituto del riesame da parte della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale è previsto per le amministrazioni e non per i privati (art. 39 del Dpcm n. 171 del 2014).

Devi installare la canna fumaria sulla parete esterna condominiale?

Se devi installare la canna fumaria sul muro perimetrale condominiale

Elenco delle città per avere informazioni sull’installazione di canne fumarie sul muro esterno dell’edificio privato e condominiale

Ancona nei seguenti Comuni: Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d’Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico, Serra de’ Conti, Sirolo,Staffolo.

Macerata nei seguenti Comuni: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Montecassiano, Montecavallo, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte S.Giusto, Monte S.Martino, Morrovalle, Muccia, Penna S.Giovanni, Petriolo, Pievebovigliana, PieveTorina, Pioraco, Poggio S.Vicino, Pollenza, Porto Recanati, PotenzaPicena, Recanati, Ripe S.Ginesio, S.Ginesio, S.Severino, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.

Fermo nei seguenti Comuni: Altidona, Amandola, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Sant’Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

Ascoli Piceno nei seguenti Comuni: Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquarta del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupramarittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montedinove, Montefiore dell’Aso, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli,Venarotta