Bonus facciate 2021 e ristrutturazione facciate esterne,pratica per usufruire della detrazione al 90% per chi ristruttura gli esterni nel 2021
Si tratta di una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne di casa o del condominio,in centro storico o periferia,nelle grandi città e nei piccoli comuni
Per il bonus facciate 2022 articolo aggiornato al seguente link
Lo Studio Tecnico del Geometra Camilletti Giosef,nelle province di Ancona e Macerata,mette a disposizione le proprie competenze professionali per la redazione della pratica edilizia ove necessario per l’esecuzione dei lavori.
Alcune lavorazioni potrebbero non essere soggette alla presentazione di una pratica edilizia da presentare in comune in quanto potrebbero ricadere nell’attività edilizia libera.Però potrebbero essere ugualmente necessario svolgere attività di sicurezza cantieri.
Tra le misure della Legge di bilancio per il 2020 varata dal Consiglio dei ministri è saltata all’occhio una nuova detrazione fiscale, il “bonus facciata”. Si tratta di una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne di casa o del condominio (intervento precedentemente scritto qui).
Quali zone sono interessate al bonus facciate e quali sono quelle escluse?
Le zone specificate nel decreto che possono usufruire di tale beneficio della detrazione 90% per ristrutturazione facciate esterne sono le zone A e le zone B del Piano Regolatore Generale del proprio comune di competenza……Sono escluse le altre zone (zona C,D,E, ed F)
Le zone A sono zone che rivestono particolare valore di carattere storico ed artistico e sono quelle situate nel centro storico e zone limitrofe edificate in epoca remota.
Le zone B sono principalmente agglomerati urbani situati in periferia totalmente o parzialmente edificate, densità superiore a 1,5 mc./mq.
Per quali lavori ed interventi di ristrutturazione delle facciate è possibile usufruire del bonus facciate ?
Il “bonus facciate” è ammesso per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti,o parti di essi e su unità immobiliari già esistenti di ogni categoria catastale,anche quelli strumentali.
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Per quali interventi non è possibile usufruire del bonus facciate?
Tale detrazione fiscale non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione,compreso quelli aventi la stessa volumetria dell’edificio preesistente,inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia“.
Detrazioni fiscali per l’isolamento a cappotto termico esterno della casa – bonus facciate
L’isolamento a cappotto delle pareti esterne di casa e del condominio rientrano nella ristrutturazione delle facciate esterne. Sono previste delle ottime detrazioni fiscali pari al 90% sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (risparmio energetico ecobonus).
Per usufruire del bonus e della detrazione fiscale devono soddisfare specifici requisiti :
- i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010
- immobili individuati nelle zone A e zone B del Piano Regolatore Generale P.R.G. del comune di competenza
Per godere del bonus facciate è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.
ATTENZIONE
Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno.
Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o pietre o altri materiali, che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico – se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio – la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
Per gli interventi di efficienza energetica sulla facciate, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto ecobonus).
Per quanto tempo è previsto usufruire del bonus facciate?
Il governo l’ha prorogata anche per l’anno 2021 e si colloca nell’ambito del piano casa. Con la presente manovra fiscale sono state prorogate per il 2021 le seguenti detrazioni:
- detrazioni per la riqualificazione ed efficienza energetica, detrazione pari al 65% (installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori,di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti,anche per gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolare.
- detrazioni per le ristrutturazioni edilizie per il 50%;
- detrazioni per acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione,finalizzata all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Tali detrazioni prorogate,saranno come sempre,da suddividere in 10 quote annuali utilizzabili fino al 31 dicembre 2021.
Come già per altre misure destinate a promuovere gli interventi di miglioramento edilizi, il “bonus facciata” servirà a rilanciare la cura degli stabili, la riqualificazione del patrimonio edilizio e il risparmio energetico con effetti tempestivi sull’occupazione nel settore edile,sulle entrate fiscali e sul decoro urbano.
Cessione del credito per bonus facciate,il bonus facciate nel decreto rilancio
Con l’introduzione del decreto rilancio,il metodo della cessione del credito,potrà essere seguito anche per il bonus facciate al 90% e per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50% , il sismabonus o per l’ecobonus 65% in caso di risparmio energetico,comprese le vecchie rate non ancora utilizzate.
Il Decreto-rilancio-19-maggio-2020 consente infatti di modificare la detrazione fiscale in un credito d’imposta, che diviene trasferibile ad altri soggetti, banche comprese, e non solo a chi esegue i lavori. Si potrà accaparrarsi quindi anche in questo caso uno sconto in fattura, o cedere i crediti alle banche.
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(Le notizie ed i dati forniti nell’articolo derivano da personali studi ed interpretazioni dello scrivente e non equivalgono a consulenze tecniche applicabili in via generale ad ogni casistica inerente il tema, da valutarsi in maniera professionale e mirata)
Elenco delle città per avere informazioni sul “bonus facciata” previsto per l’anno 2021
Ancona nei seguenti Comuni: Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d’Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico, Serra de’ Conti, Sirolo,Staffolo.
Macerata nei seguenti Comuni: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Montecassiano, Montecavallo, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte S.Giusto, Monte S.Martino, Morrovalle, Muccia, Penna S.Giovanni, Petriolo, Pievebovigliana, PieveTorina, Pioraco, Poggio S.Vicino, Pollenza, Porto Recanati, PotenzaPicena, Recanati, Ripe S.Ginesio, S.Ginesio, S.Severino, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.
Fermo nei seguenti Comuni: Altidona, Amandola, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Sant’Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.
Ascoli Piceno nei seguenti Comuni: Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquarta del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupramarittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montedinove, Montefiore dell’Aso, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli,Venarotta